Elenco contravventori alla legge sull'istruzione obbligatoria (23 gennaio 1896)
Contravventori alla legge sull'istruzione obbligatoria
Trascrizione
Il documento, datato 23 gennaio 1896, riporta l'elenco dei contravventori alla legge sull'istruzione obbligatoria (3 maschi e 12 femmine), ovvero:
Maschi
- Acquistapace Guglielmo, di ignoti genitori, nato il 25 maggio 1889, residente a Cascina Starone
- Bricchi Mario, figlio di Giuseppe, nato il 12 maggio 1889, residente a Medassino (malato e non vaccinato)
- Debiaggi Giovanni, figlio di Carlo, nato nel 1889, residente a La valle
Femmine
- Piccinini Olivia, figlia di Giovanni, nata il 16 marzo 1889, residente a Cascina [illeggibile]
- Terrafe Amalia,figlia di Bernardo, nata il 10 marzo 1889, residente in Piazza V.E. n. 26
- Doria Irma, figlia di Vittorio, nata il 29 marzo 1888, residente in Via Emilia n.53 (è traferita a Monza)
- Ferretti Santina, figlia di Alessandro, nata il 31 marzo 1888, residente a Cascina [illeggibile]
- Montagna Maria, figlia di Giuseppe, nata il 10 settembre 1888, residente in Via Ricotti n. 4 (non abita più e si crede che sia nei circondari sparsi)
- [illeggibile], figlia di Giuseppe, nata il 21 agosto 1888, residente [illeggibile]
- Vescovo Giuseppina, figlia di Sebastiano, nata il 20 maggio 1888, residente Spianata quartiere in Alessandria
- Pianzola Enrichetta (detta Maria va alla scuola e la sua maestra è la Sig. Ardizzone), figlia di Lorenzo, nata il 22 marzo 1887, residente a Fornace Massa
- Cella Vittoria, figlia di Angelo, nata il 3 agosto 1886, residente a La Romana (va alle Monache dell'Ospedale)
- Gaiotti Felicita, figlia di Felice, nata l'1 febbraio 1886, residente a Chiesa Rossa
- Leggè Claudina, figlia di Carlo, nata il 29 luglio 1886, residente a Casa Palli (è trasferita a Staghiglione [illeggibile] 1895)
- Murelli Clementina (è stata ammalata), figlia di Francesco, nata il 20 settembre 1886, residente a Le cascine
La legge Coppino, del 1 giugno 1877, presentata alla Camera il 4 giugno, prevedeva per i genitori che non avessero adempiuto all'obbligo di procacciare ai fanciulli e alle fanciulle che avessero compiuto l'età di sei anni la necessaria istruzione un'ammonizione da parte del sindaco, a meno che non avessero giustificato con motivi di salute o altri impedimenti gravi l'assenza dei bambini dalla scuola pubblica (era contemplata anche la possibilità di far istruire privatamente i propri figli comprovando l'istruzione privata davanti all'autorità municipale).
Se, trascorsa una settimana dall'ammonizione, i genitori non avessero provveduto a portare i bambini a scuola, sarebbero incorsi in un'ammenda, come stabilito dall'art. 4 della suddetta legge. L'ammenda, di centesimi 50, dopo essere stata applicata inutilmente per due volte, poteva salire a lire 3 e da lire 3 a 6, fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza.
L'ammenda poteva essere applicata sia per la trascuranza dell'iscrizione, sia per le mancanze abituali, quando queste non fossero giustificate. Le mancanze venivano considerate abituali quando fossero giunte al terzo delle lezioni del mese.
Le somme riscosse per le ammende venivano utilizzate dai comuni per premi e soccorsi per gli alunni.